PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, è vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.
      2. Nel rispetto della Convenzione di cui al comma 1, sono altresì vietati gli interventi di onisectomia nei gatti, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.

Art. 2.

      1. Le gravi condizioni di salute degli animali di cui all'articolo 1 devono essere attestate per iscritto dal medico veterinario libero professionista o dei servizi sanitari pubblici che effettua l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.

Art. 3.

      1. I trasgressori alle disposizioni di cui all'articolo 1 sono puniti ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
      2. I medici veterinari che violano le disposizioni di cui all'articolo 1 sono sospesi dalle loro funzioni per almeno trenta giorni se dipendenti da servizi sanitari pubblici e con la revoca della licenza per almeno trenta giorni se liberi professionisti.

 

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Art. 4.

      1. Ai fini dei controlli sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i proprietari di animali da compagnia e i medici veterinari devono essere in grado di dimostrare, esibendo la relativa documentazione e i referti veterinari, che le amputazioni delle orecchie o della coda dei medesimi animali e gli eventuali interventi di onisectomia sono stati effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.